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lfd. Nr.
152
Prot. Nr.
6651 – Copia
Sender
Orsenigo
Empfänger
Serafini
Ort
Berlin
Datum
15.03.1933
Archiv
AA.EE.SS. Germania, Pos. 604, fasc.113, fol. 48r-54r – Druck bei Sale, Hitler, la Santa Sede e gli Ebrei, Nr. 25
Betreff
Circa l’insegnamento del Catechismo in Germania
Regest
Über den Stand des Religionsunterrichts an den Elementarschulen, den höheren Schulen und den Berufsbildungsschulen in Deutschland; der außerhalb der Schulen erteilte katechetische Unterricht (Erstkommunion- und Firmvorbereitung).
Dokument
1In ossequiosa risposta al venerato Foglio Nr. 112/32 del 28 Dicembre u.s., mi onoro comunicare a Vostra Eminenza Rev.ma quanto segue:
21) Circa la situazione generale dell’insegnamento religioso nelle scuole elementari pubbliche, benché poco progresso siasi fatto in questi ultimi anni per quanto riguarda l’erezione di nuove scuole elementari cattoliche, devo però notare che il quadro generale è forse meno fosco di quanto si può pensare in una Nazione, ove solo un terzo degli abitanti sono cattolici.1
Vgl. flankierend zu diesem Bericht O.s die Ausführungen Pacellis in seiner Finalrelation von 1929 über das Schulwesen in Deutschland, insbesondere die Konfessionsschule, in: Wolf / Unterburger (Bearb.), Eugenio Pacelli. Die Lage der Kirche in Deutschland 1929, S. 150-163. In der Mehrheit der Länder seien die „Volksschulen konfessionelle Bekenntnisschulen“ (S. 151); allerdings sah Pacelli das konfessionelle Schulwesen durch Liberale und Sozialisten bedroht. Das in WV Art. 146, Abs. 2, angekündigte Reichsschulgesetz, das ein Recht der Eltern auf konfessionelle Volksschulbildung stärker verankern sollte, als dies die Kompromißformulierung des Art. 146, Abs. 2, gewährleistete, war nicht zustande gekommen. Daraus schloß Pacelli mittelfristig auf einen Sieg der Simultanschule, „die im größten Teil der Gebiete Deutschlands praktisch [...] eine areligiöse Schule wäre“ (S. 159). – Art. 23 und 24 RK sollten dieser Entwicklung entgegensteuern: „Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet“ (Art. 23). „An allen katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen“ (Art 24). Vgl. auch Grünthal, Reichsschulgesetz und Zentrumspartei; Küppers, Schulpolitik, S. 380-386.
Non mancano infatti in Germania numerose scuole elementari cattoliche, per guisa che su un totale di 2.388.023 scolari cattolici delle scuole elementari, quasi 6/7, ossia 2.032.473 sono istruiti nelle scuole cattoliche; l’altro settimo purtroppo frequenta in parte scuole evangeliche, cioè 50.334, in parte scuole cosidette simultanee, cioè frequentate da scolari di ogni confessione religiosa, in ragione di 304.972 scolari. La proporzione per quanto riguarda le singole regioni, è esposta nell’unito specchietto (Allegato A). Un prospetto simile per diocesi mi torna impossibile compilarlo.
3Tutti gli scolari cattolici, che frequentano sia le scuole cattoliche sia le evangeliche o le simultanee, ricevono regolarmente l’istruzione religiosa cattolica, secondo l’orario scolastico, che in Prussia assegna al catechismo e storia sacra quattro ore settimanali: l’insegnante è ordinariamente un sacerdote oppure un maestro approvato dall'autorità ecclesiastica.
4A questo contingente di scolari delle scuole elementari pubbliche bisogna aggiungere ancora 10.553 scolari (in gran parte ragazze), che frequentano scuole cattoliche private, tenute ordinariamente da religiose (Allegato B). Si ha così su un totale di circa 22 milioni di cattolici ben 2.399.384 scolari, che ricevono regolarmente l’istruzione religiosa nella scuola elementare.
5Nella Diaspora, ove talvolta il numero dei ragazzi cattolici in ogni singolo paese non supera la mezza dozzina, il clero supplisce radunandoli periodicamente in qualche locale privato per il relativo catechismo: l’esperienza dimostra che questi poveri bambini così isolati e dispersi non sono però sempre i meno istruiti.
6Fino [a] ieri esistevano in Germania, e specialmente a Berlino, delle scuole elementari affatto laiche ossia areligiose; esse servivano a raccogliere tutti i figli di quei genitori, che esigevano un’istruzione completamente laica, cioè atea; si trattava infatti in gran parte di genitori ascritti alla satanica organizzazione dei “senza Dio”: in questi giorni il nuovo Governo ha dichiarato soppresse queste scuole. Il provvedimento fu però variamente commentato, pensando alcuni che simili scuole giovassero a segregare questi ragazzi, già corrotti e pionieri d’incredulità, dal resto della scolaresca. Questo discutibile vantaggio, a mio parere, non compensava il danno. Queste scuole atee accoglievano purtroppo anche 4071 scolari, che risultavano di confessione cattolica.
72) Qui in Germania l’istruzione religiosa, oltre che nelle classi elementari, che durano fino all’età di 14 anni, viene impartita anche nelle classi medie, cioè ginnasiali, liceali e tecniche, dette “höhere Schulen”, come pure nelle scuole complementari dei garzoni lavoratori, dette “Berufsschulen” e “Fortbildungsschulen”, che si tengono solo nel tardo pomeriggio o alla sera e che servono ad integrare l’istruzione elementare.
8L’istruzione religiosa in queste scuole superiori e complementari non è però impartita egualmente in tutte le regioni di Germania. Sebbene la Costituzione del Reich riconosca con l’art.149, che l’istruzione religiosa è materia d’insegnamento ordinario per tutte le scuole (eccetto le ormai abolite scuole cosidette laiche)2
Art. 149 WV: „Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen. Seine Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt.“ – Während das Bayerische (Art. IV und VII) und das Badische Konkordat Regelungen zur Beibehaltung des katholischen Religionsunterrichtes enthielten – wobei das Badische Konkordat in Art. XI explizit auf Art. 149 WV Bezug nahm –, fehlten entsprechende Verpflichtungserklärungen der staatlichen Seite im Preußischen Konkordat; vgl. die Synopse bei Plück, Das Badische Konkordat, Anhang. Das Reichskonkordat von 1933 hielt in Art. 21 fest: „Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt.“
, l’esecuzione però di questo articolo dello Statuto, per quanto riguarda le scuole medie e complementari, spettando all’autorità governativa locale, subisce qua e là mutilazioni od omissioni, in quanto che alcuni Governi locali poco si preoccupano sotto questo rapporto dei sudditi cattolici, quando essi costituiscono solo una piccola minoranza.3
Diesen Zustand beklagte bereits Pacelli in seiner Finalrelation von 1929: „In den Gegenden, wo die Katholiken in der Mehrheit sind, haben die höheren Schulen den katholischen Charakter besser bewahrt [...]. Ganz anders ist dagegen die Lage in den Gegenden, wo die Katholiken nur eine Minderheit bilden“ (Wolf / Unterburger (Bearb.), Eugenio Pacelli. Die Lage der Kirche in Deutschland 1929, S. 159).
Avviene così che, specie negli Stati della Diaspora (Sassonia, Turingia, Anhalt, Braunschweig, i due Mecklenburgo) parecchi scolari e scolare delle classi superiori (ginnasiali, liceali, tecniche) non hanno istruzione religiosa nella scuola. Anche qui suppliscono però molto zelantemente i parroci con istruzioni nei locali della parrocchia.
9Per quanto riguarda l’istruzione religiosa nelle scuole complementari “Berufsschulen” e “Fortbildungsschulen”, a tutto oggi essa fu introdotta solo in alcuni piccoli Stati di Germania. Essa viene impartita, oltre che in Baviera, anche nel Baden, ossia in diocesi di Friburgo; parimenti esiste, almeno di diritto, segnata cioè nel programma scolastico, nel Württemberg, ossia in diocesi di Rottenburg; come pure nell’Assia, che è poi la diocesi di Magonza e nella parte dell’Oldenburg, che appartiene alla diocesi di Münster. Fino ad oggi essa manca, almeno ufficialmente, in quasi tutta la Prussia, cioè nelle diocesi di Colonia, Breslavia, Paderborn, Münster, Fulda, Frauenburg, Limburg, Berlino, Hildesheim, Treviri, Osnabrück e Prelatura di Schneidemühl: praticamente però, nonostante la mancante collaborazione ufficiale delle autorità comunali, essa viene quasi sempre di fatto impartita anche in molte dì queste diocesi. Ora pare che il nuovo Governo di Prussia intenda appoggiare esplicitamente l’esecuzione di questo punto di legge anche in Prussia.4
Ein konkreter Sachgrund für dieses Urteil ist nicht zu ermitteln. Möglicherweise setzte O. zum Zeitpunkt seines Berichtes größere Hoffnungen in den seit dem 04.02.1933 amtierenden NSDAP-Unterrichtsminister Bernhard Rust als in dessen Vorgänger, den DNVP-Politiker Wilhelm Kähler; vgl. auch Bericht Nr. 7906 vom 04.08.1933.
Dio voglia che questa riforma sia veramente salutare, cioè che la religione venga insegnata nella sua integrità cattolica: di questo finora manca da parte del Governo una assicurazione tranquillizzante.
10Manca invece, e pare mancherà anche in seguito, questa istruzione religiosa nelle classi superiori in Sassonia, che è diocesi di Misnia; in Turingia, che fa parte di tre diocesi: Paderborn, Fulda, Würzburg; nel Mecklenburg, che è parte della diocesi di Osnabrück, come pure nelle tre cosidette Città-libere, cioè Amburgo, Brema e Lubecca, quasi totalmente protestanti.
113) Circa la domanda come si possa ovviare al pericolo che i fanciulli della città siano distolti a causa dello sport dal frequentare il catechismo parrocchiale, mi pare di poter assicurare Vostra Eminenza, che questo disordine è qui forse meno grave che altrove: a) Perché lo sport e largamente praticato dalle stesse associazioni cattoliche, le quali appunto, perché guidate da ecclesiastici, hanno inserito nel loro programma opportunamente ed in ore adatte anche la lezione di catechismo; b) Perché il catechismo qui è largamente insegnato nella scuola: non è invece impartito nella chiesa parrocchiale, se non per determinate occasioni, per es. in preparazione alla Cresima e Ia Comunione; ed allora i ragazzi vi intervengono regolarmente. Il catechismo di Ia Comunione e impartito nelle parrocchie di solito da capo d’anno a Pasqua, in ragione di due ore settimanali.
12L’uso di fare il catechismo ai ragazzi nelle ore pomeridiane della domenica o dei giorni festivi, che serve tanto bene a dare al giorno del Signore il suo carattere sacro, non è praticato se non nelle regioni della Renania e della Westfalia e non credo, dato appunto l’imperversare dello sport, che si potrebbe ora facilmente introdurlo anche in altre regioni.
134) I Sodalizi della Dottrina Cristiana, quali sono prescritti dal Can.711 § 2, non mi consta che esistano in Germania, sebbene in parecchie diocesi, specie nella Renania e nella Westfalia (Colonia, Treviri, Aquisgrana, Paderborn, Fulda, Münster) alla spiegazione catechistica tenuta dal pulpito nei giorni festivi ai ragazzi dai 12 ai 16 anni intervenga largamente anche il popolo. In queste diocesi dovrebbe essere difficile, volendo, costituire anche un vero e proprio Sodalizio della Dottrina Cristiana; bisognerebbe cominciare con qualche diocesi meglio preparata, interpellando prima opportunamente il Vescovo.
145) Circa l’età della Ia Comunione la Germania va lentamente applicando quanto è prescritto dal Codice: numerose famiglie, saggiamente consigliate dai confessori, già conducono i loro bimbi di 7 od 8 anni alla Sacra Mensa. È però sempre in vigore qui l’ordine della Ia Comunione solenne verso i 9-10 anni; nell’ultima Conferenza di Fulda i Vescovi emanarono in proposito nuove norme, facendo obbligatoria la Ia Comunione non più tardi del terzo anno di scuola, cioè verso i 9-10 anni di età, e raccommanda al tempo stesso la Ia Comunione precoce (Allegato C).5
Vgl. Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz, 17.-19.08.1932, in: Hürten (Bearb.), Akten deutscher Bischöfe 1918-1933 II, S. 1204-1220, hier S. 1206/1207.
Io ritengo che fra alcuni anni la grande maggioranza avrà adottato l’uso di fare la Ia Comunione secondo le norme del Codice. Già alcune ottime pubblicazioni popolari, destinate ai ragazzi ed ai genitori, operano molto efficacemente fra il popolo a favore della Ia Comunione verso i 7 anni. Uno speciale richiamo puro e semplice in proposito ai Vescovi non lo crederei necessario e neppure opportuno; forse si potrebbe arrivare a buoni risultati in modo indiretto, cioè, prendendo occasione dalle norme promettenti pubblicate nella Conferenza di Fulda, esortarli ad imporre come tema di predica nei Corsi di Esercizi, che si tengono per il clero e per le associazioni delle madri cristiane, anche l’argomento della Ia Comunione.
15L’età per la Cresima qui si mantiene verso i 12 anni: riterrei per ora opportuno però concentrare il lavoro per anticipare la Ia Comunione; più tardi si potrà insistere anche per la Cresima …..
16Tutto quanto ho esposto riguarda ormai un passato, che era però bene conoscere; se l’avvenire, ossia se il nuovo Governo ci riserbi su questo campo dei miglioramenti veri e reali, è oggi prematuro il dirlo.
Anhang
1(A) Prospetto degli scolari cattolici che frequentano le scuole elementari pubbliche tedesche (Tabelle nach Ländern); (B) Numero degli scolari cattolici nelle scuole private cattoliche elementari in Germania (Tabelle nach Ländern); (C) Norme emanate dai Vescovi tedeschi riuniti per la conferenza episcopale a Fulda nell’agosto 1932 (Richtlinien zum Empfang der Erstkommunion).

1 Vgl. flankierend zu diesem Bericht O.s die Ausführungen Pacellis in seiner Finalrelation von 1929 über das Schulwesen in Deutschland, insbesondere die Konfessionsschule, in: Wolf / Unterburger (Bearb.), Eugenio Pacelli. Die Lage der Kirche in Deutschland 1929, S. 150-163. In der Mehrheit der Länder seien die „Volksschulen konfessionelle Bekenntnisschulen“ (S. 151); allerdings sah Pacelli das konfessionelle Schulwesen durch Liberale und Sozialisten bedroht. Das in WV Art. 146, Abs. 2, angekündigte Reichsschulgesetz, das ein Recht der Eltern auf konfessionelle Volksschulbildung stärker verankern sollte, als dies die Kompromißformulierung des Art. 146, Abs. 2, gewährleistete, war nicht zustande gekommen. Daraus schloß Pacelli mittelfristig auf einen Sieg der Simultanschule, „die im größten Teil der Gebiete Deutschlands praktisch [...] eine areligiöse Schule wäre“ (S. 159). – Art. 23 und 24 RK sollten dieser Entwicklung entgegensteuern: „Die Beibehaltung und Neueinrichtung katholischer Bekenntnisschulen bleibt gewährleistet“ (Art. 23). „An allen katholischen Volksschulen werden nur solche Lehrer angestellt, die der katholischen Kirche angehören und Gewähr bieten, den besonderen Erfordernissen der katholischen Bekenntnisschule zu entsprechen“ (Art 24). Vgl. auch Grünthal, Reichsschulgesetz und Zentrumspartei; Küppers, Schulpolitik, S. 380-386.
2 Art. 149 WV: „Der Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach der Schulen mit Ausnahme der bekenntnisfreien (weltlichen) Schulen. Seine Erteilung wird im Rahmen der Schulgesetzgebung geregelt. Der Religionsunterricht wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der betreffenden Religionsgesellschaft unbeschadet des Aufsichtsrechts des Staates erteilt.“ – Während das Bayerische (Art. IV und VII) und das Badische Konkordat Regelungen zur Beibehaltung des katholischen Religionsunterrichtes enthielten – wobei das Badische Konkordat in Art. XI explizit auf Art. 149 WV Bezug nahm –, fehlten entsprechende Verpflichtungserklärungen der staatlichen Seite im Preußischen Konkordat; vgl. die Synopse bei Plück, Das Badische Konkordat, Anhang. Das Reichskonkordat von 1933 hielt in Art. 21 fest: „Der katholische Religionsunterricht in den Volksschulen, Berufsschulen, Mittelschulen und höheren Lehranstalten ist ordentliches Lehrfach und wird in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der katholischen Kirche erteilt.“
3 Diesen Zustand beklagte bereits Pacelli in seiner Finalrelation von 1929: „In den Gegenden, wo die Katholiken in der Mehrheit sind, haben die höheren Schulen den katholischen Charakter besser bewahrt [...]. Ganz anders ist dagegen die Lage in den Gegenden, wo die Katholiken nur eine Minderheit bilden“ (Wolf / Unterburger (Bearb.), Eugenio Pacelli. Die Lage der Kirche in Deutschland 1929, S. 159).
4 Ein konkreter Sachgrund für dieses Urteil ist nicht zu ermitteln. Möglicherweise setzte O. zum Zeitpunkt seines Berichtes größere Hoffnungen in den seit dem 04.02.1933 amtierenden NSDAP-Unterrichtsminister Bernhard Rust als in dessen Vorgänger, den DNVP-Politiker Wilhelm Kähler; vgl. auch Bericht Nr. 7906 vom 04.08.1933.
5 Vgl. Protokoll der Fuldaer Bischofskonferenz, 17.-19.08.1932, in: Hürten (Bearb.), Akten deutscher Bischöfe 1918-1933 II, S. 1204-1220, hier S. 1206/1207.
Biographien (2):Sachdatensätze (5):

Berichte des Apostolischen Nuntius Cesare Orsenigo
aus Deutschland 1930 bis 1939
Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom und in Kooperation mit der Kommission für
Zeitgeschichte Bonn und dem Archivio Segreto Vaticano herausgegeben von Thomas Brechenmacher
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