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lfd. Nr.
239
Prot. Nr.
2284/33 – hsl. Konzept Pacellis
Sender
Pacelli
Empfänger
Orsenigo
Ort
Città del Vaticano
Datum
21.08.1933
Archiv
AA.EE.SS. Germania, Pos. 647, fasc. 172, fol. 12rv
Betreff
s. ogg.
Regest
Reichskonkordat, Art. 14: Position des Heiligen Stuhls zu Interpretation und Ausführung des Artikels.
Dokument
1In riscontro al pregiato Foglio dell‘ E. V. R. No. 8052 del 17 corr. mi do premura di significarLe quanto appresso:
21) Innanzi tutto, nel mio Dispaccio No. 2259/33 pregavo V. E. ad avviare conversazioni col Governo soltanto per fissare la retta interpretazione dell’art. 14 del Concordato col Reich. Di trattative intorno agli altri articoli non facevo in alcum modo parola.
32) Non può essersi dubbio che la frase „Istituto accademico germanico ecclesiastico“ comprenda anche gli Istituti filosofico-teologici degli Ordini e delle Congregazioni religiose clericali. Quella espressione fu appositamente scelta a tale scopo nelle trattative per il Concordato col Baden, a differenza delle formule usate nel Concordato bavarese: „alta scuola germanica vescovile“ (art 13 § 1 lett. c – cfr. tuttavia il § 2 dello stesso articolo) e nel Concordato prussiano: „Seminari vescovili“ (art. 9, n. 1 lett. c). Aggiungo che nella detta espressione dovrebbero essere razionalmente inclusi anche gli Istituti, i quali sono nella loro costituzione del tutto germanici, sebbene si trovino per i ben noti motivi fuori del territorio del Reich, come Valkenburg e Steyl.
42) [sic!] Per ufficio ecclesiastico o attività nell’insegnamento agli effetti dell’art. 14 n. 1 si dovrebbero logicamente intendere i posti, per i quali lo Stato dà prestazioni finanziarie, non già quelli, per i quali esso non versa alcun contributo.
53) L’art. 14 n. 1 lett. c1
Zu RK Art. 14 vgl. den Kommentar zu Bericht No. 7777 vom 26.07.1933.
obbliga, del resto, di fronte allo Stato soltanto per tre anni di studio; i rimanenti anni del corso filosofico e teologico prescritti dal Codice di diritto canonico possono essere compiuti dovunque.
64) Se tuttavia nelle trattative col Governo V. E. potesse ottenere una interpretazione della frase „attività nella cura d’anime“ nel senso che essa riguardi soltanto i parroci ciò riuscirebbe senza d’altro assai utile per prevenire difficoltà e conflitti.
75) Sarebbe però inammissibile che il Governo prussiano interpretasse o applicasse unilateralmente in senso restrittivo l’articolo in questione, anche perché ciò si troverebbe in contraddizione coll’art. 2 capov. 1 del Concordato col Reich, il quale assicura la permanenza in vigore dei diritti e delle libertà della Chiesa riconosciute nei Concordati colla Baviera, colla Prussia e col Baden. Se una simile interpretazione o applicazione unilaterale dovesse, come da alcuni si teme, verificarsi, occorrerebbe una pronta ed energica protesta.
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Anhang

1 Zu RK Art. 14 vgl. den Kommentar zu Bericht No. 7777 vom 26.07.1933.
Biographien ():Sachdatensätze (4):

Berichte des Apostolischen Nuntius Cesare Orsenigo
aus Deutschland 1930 bis 1939
Im Auftrag des Deutschen Historischen Instituts in Rom und in Kooperation mit der Kommission für
Zeitgeschichte Bonn und dem Archivio Segreto Vaticano herausgegeben von Thomas Brechenmacher
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